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GUIDA · PRATICA

Chi ha ancora diritto alla cittadinanza italiana

La Legge 74/2025 ha inserito l'articolo 3-bis nella legge sulla cittadinanza. È un filtro posto davanti alla regola precedente, e ruota su una domanda che quasi nessun riassunto pone.

AGGIORNATO

Agosto 2026

LETTURA

11 min

Il cambiamento

Cosa ha fatto davvero la Legge 74/2025

Non ha modificato l'articolo 1. La regola di fondo resta intatta: il figlio di un genitore italiano è italiano. La riforma ha aggiunto un nuovo articolo 3-bis davanti a quella regola, e l'articolo 3-bis è un filtro, non un nuovo modo di trasmettere la cittadinanza.

Il filtro dice, in sostanza: chi è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza si considera non avere mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo che ricorra una di cinque condizioni. Due conseguenze discendono dal solo testo. Chi è nato all'estero e non possiede altra cittadinanza oltre a quella italiana non è raggiunto dall'articolo 3-bis. E a nessuno viene tolto qualcosa: la Corte Costituzionale ha descritto il meccanismo come preclusione originaria all'acquisto, non come revoca.

Le date sono due e fanno lavori diversi. Il Decreto-Legge 36 del 28 marzo 2025 è stato convertito con modificazioni dalla Legge 74 del 23 maggio 2025, e l'articolo 3-bis è in vigore dal 24 maggio 2025. Separatamente, le 23:59 ora di Roma del 27 marzo 2025 sono il momento entro cui la domanda doveva già essere depositata perché la disciplina anteriore continui a governarla. È un termine di deposito, non una data di entrata in vigore. Quasi tutti i riassunti fondono le due cose e sbagliano il racconto in entrambe le direzioni.

Articolo 3-bis

Le cinque condizioni

Se non ricorre nessuna di queste, la legge considera la persona come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana. Sono alternative: ne basta una.

(a)

La domanda è stata presentata all'ufficio consolare o al sindaco entro le 23:59 ora di Roma del 27 marzo 2025.

(a-bis)

L'appuntamento risultava confermato entro lo stesso momento.

(b)

La domanda giudiziale è stata depositata entro lo stesso momento.

(c)

Un ascendente di primo o di secondo grado — un genitore o un nonno — possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.

(d)

Un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Dove si decidono i casi britannici

La condizione (c) non è il vecchio criterio con un raggio più corto

La riforma viene comunemente descritta come “un limite di due generazioni”. Quella è una sintesi del raggio, e non è il criterio. Il vecchio criterio chiedeva una cosa sola: la catena era ininterrotta, cioè l'antenato italiano si era naturalizzato altrove prima che nascesse la persona successiva nella linea? La condizione (c) chiede tutt'altro. Il genitore o il nonno possedeva solo la cittadinanza italiana?

Le due domande divergono proprio nel caso più diffuso in Gran Bretagna. Un nonno nato in Italia che ha preso la cittadinanza britannica nel 1980, dieci anni dopo la nascita del vostro genitore, ha la catena integra secondo il vecchio criterio e non soddisfa la condizione (c) secondo il nuovo. Il momento in cui è diventato britannico non salva la posizione. La condizione (c) riguarda cosa possedeva, non l'ordine in cui lo ha posseduto.

I consolati si sono riorganizzati su questo. Il consolato di Edimburgo tiene ormai pagine distinte per il genitore che possiede esclusivamente la cittadinanza italiana e per il nonno che la possiede esclusivamente, e la Circolare 26185 del 28 maggio 2025 indica agli uffici cosa il fascicolo deve provare. In breve: l'assenza di altra cittadinanza va documentata, e l'autocertificazione non basta. Quali documenti la soddisfino varia da sede a sede, e la prova deve coprire gli anni giusti, non la situazione di oggi.

La condizione (d) è quella di cui quasi nessuno viene informato. Un genitore che ha vissuto in Italia per due anni continuativi dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della vostra nascita apre la via da sola: nessun requisito di esclusività e nessun conteggio di generazioni. Se la (c) non ricorre, la (d) è la domanda successiva, non il capolinea.

Albero decisionale

Quale domanda vi riguarda

Scendete. Le condizioni sono alternative: la prima che ricorre chiude l'esame.

QUESTION

Siete nati fuori dall'Italia e possedete una cittadinanza diversa da quella italiana?

No

YES: OPEN

L'articolo 3-bis non vi raggiunge. La vostra posizione è governata dall'articolo 1 e dalle regole in vigore a ciascuna nascita della linea.

QUESTION

Entro le 23:59 ora di Roma del 27 marzo 2025 era stata presentata domanda al consolato o al comune, confermato un appuntamento, o depositata una domanda giudiziale?

YES: OPEN

Condizioni (a), (a-bis) o (b). La posizione è valutata secondo la disciplina anteriore alla riforma. Fatevelo confermare per iscritto dall'ufficio che tiene il fascicolo.

No

QUESTION

Un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana?

YES: OPEN

Condizione (c). L'assenza di ogni altra cittadinanza va documentata; l'autocertificazione non basta.

No

QUESTION

Un genitore o adottante ha vissuto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della vostra nascita o adozione?

YES: OPEN

Condizione (d). Nessun requisito di esclusività e nessun conteggio di generazioni. La prova sta nei registri di residenza italiani.

No

NO: CLOSED

Nessuna condizione dell'articolo 3-bis ricorre. La legge vi considera come se non aveste mai acquistato la cittadinanza italiana. La naturalizzazione per residenza e la via giudiziale anteriore al 1948 sono questioni separate, con risposte separate.

Vecchio e nuovo criterio

Cosa è cambiato nella domanda che viene posta

Il raggio è il titolo. Il criterio è ciò che decide i fascicoli.
Fino al 23 maggio 2025Dal 24 maggio 2025
La domanda postaLa catena di trasmissione era ininterrotta?Ricorre una delle cinque condizioni dell'articolo 3-bis?
Raggio generazionaleIllimitatoGenitore o nonno, secondo la condizione (c)
Nonno che deteneva anche la cittadinanza britannicaCatena integra se naturalizzato dopo la nascita successivaCondizione (c) non soddisfatta, in qualunque momento si sia naturalizzato
Genitore residente in Italia due anni continuativiNon era una via autonomaCondizione (d), via autonoma a pieno titolo
Domanda depositata entro le 23:59 ora di Roma del 27 marzo 2025Non pertinenteValutata secondo la disciplina anteriore, condizioni (a), (a-bis), (b)
Nato all'estero senza altra cittadinanzaNon pertinenteL'articolo 3-bis non si applica affatto
Prova dell'altra cittadinanza dell'ascendenteAtto di naturalizzazione, se esistenteAssenza documentata di ogni altra cittadinanza; autocertificazione non ammessa

Domande frequenti

Mio nonno è nato in Italia ed è diventato britannico nel 1980, dopo la nascita di mio padre. Ho diritto?+

Secondo il criterio in vigore fino a maggio 2025 quella catena reggeva: il nonno era ancora italiano alla nascita del genitore. L'articolo 3-bis pone una domanda diversa. La condizione (c) riguarda l'esclusività, non le date: il genitore o il nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana? Un nonno che deteneva anche la cittadinanza britannica non soddisfa la condizione (c), in qualunque momento l'abbia acquisita. Se la (c) non ricorre, la domanda successiva è la condizione (d), la via della residenza attraverso un genitore.

E se l'antenata è una donna il cui figlio è nato prima del 1948?+

La via giudiziaria per le nascite precedenti al 1° gennaio 1948 esiste ancora, per il tramite di Cassazione, Sezioni Unite 4466/2009. Chi non ha depositato entro il 27 marzo 2025 si trova in territorio non testato: la Sentenza 63/2026 ha confermato l'articolo 3-bis senza trattare esplicitamente quei casi. È lavoro giudiziale. Parlatene con un avvocato italiano iscritto all'albo prima di spendere.

Ho depositato la domanda a febbraio 2025. Come sono messo?+

Le condizioni (a) e (a-bis) coprono la domanda presentata all'ufficio consolare o al sindaco, oppure l'appuntamento confermato, entro le 23:59 ora di Roma del 27 marzo 2025. La condizione (b) copre la domanda giudiziale entro lo stesso termine. Queste posizioni sono valutate secondo la normativa anteriore alla riforma. Fatevi confermare per iscritto dall'ufficio che tiene il fascicolo quale delle tre risulta registrata.

Cos'è la finestra dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027?+

È la finestra di riacquisto dell'articolo 17 della Legge 91/1992 come modificato. Riguarda chi era cittadino italiano e ha perduto la cittadinanza, ed è nato in Italia o vi ha risieduto per almeno due anni continuativi. Costoro possono rendere una dichiarazione di riacquisto tra quelle due date. Non è una via di consolazione per i discendenti esclusi dall'articolo 3-bis: sono persone diverse, e l'articolo non li raggiunge. Nel testo dell'articolo non compare alcuna prova di lingua o di cultura.

Posso arrivarci con la residenza in Italia?+

La naturalizzazione per residenza è un procedimento distinto, con domanda alla Prefettura, e l'articolo 3-bis non lo tocca. Il periodo richiesto dipende dalla cittadinanza posseduta e dai legami familiari con l'Italia. È un servizio diverso da tutto ciò che trovate su questo sito, e preferiamo indicarvi l'ufficio giusto piuttosto che vendervi la cosa sbagliata.

Quanto costa la domanda allo Stato italiano?+

Il contributo per il riconoscimento è di 600 euro per ogni richiedente maggiorenne. Era di 300 euro nel 2014 ed è stato portato a 600 euro con effetto dal 1° gennaio 2025 dalla Legge 207/2024. Il figlio ancora minorenne nel giorno in cui viene presentata la sua domanda è esente, e l'esenzione dipende dalla data di presentazione, non dalla data in cui l'ufficio la lavora. In una famiglia con figli vicini ai diciotto anni, l'ordine in cui si presentano le domande vale denaro vero.

Date chiave

Come si è arrivati alla posizione attuale

Sequenza legislativa e giudiziaria
DataEvento
1° gennaio 2025Il contributo per il riconoscimento passa da 300 a 600 euro per richiedente maggiorenne (Legge 207/2024). I minorenni alla data di presentazione restano esenti.
27 marzo 2025, 23:59 RomaTermine. La domanda già presentata al consolato o al comune, l'appuntamento confermato o il deposito giudiziale sono valutati secondo la disciplina anteriore.
28 marzo 2025Il Decreto-Legge 36/2025 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73.
23 maggio 2025La Legge 74/2025 converte il decreto con modificazioni (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118).
24 maggio 2025L'articolo 3-bis entra in vigore.
28 maggio 2025Circolare 26185: cosa il fascicolo deve provare sulla cittadinanza esclusivamente italiana.
1° luglio 2025Si apre la finestra di riacquisto dell'articolo 17.
18 luglio 2025Le ordinanze di Cassazione 20122 e 20129 rimettono alle Sezioni Unite la questione del figlio minore. Ancora irrisolta.
17 settembre 2025Il Tribunale ordinario di Torino rimette l'articolo 3-bis alla Corte Costituzionale.
11 marzo 2026La Corte Costituzionale decide. Le questioni sono dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.
30 aprile 2026La Sentenza 63/2026 è depositata in cancelleria; pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2026. ECLI:IT:COST:2026:63.
12 maggio 2026Pubblicata Cass. 13818/2026: il ritardo consolare che impedisce perfino di presentare la domanda basta a fondare l'interesse ad agire. Prima Sezione, non Sezioni Unite, e non sulla questione del minore.
31 dicembre 2027Si chiude la finestra di riacquisto dell'articolo 17.

Una questione resta aperta. Quando un antenato si è naturalizzato all'estero mentre il proprio figlio era ancora minorenne, si discute se quel figlio abbia perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 12 della Legge 555/1912 o l'abbia conservata ai sensi dell'articolo 7. Alle Sezioni Unite è stato chiesto di risolverla nel luglio 2025, e si legge ovunque che lo abbiano fatto. La pronuncia che viene citata, Cass. 13818/2026, è un caso diverso: un'ordinanza della Prima Sezione sull'interesse ad agire, non una sentenza delle Sezioni Unite sulla questione del minore. L'abbiamo letta. Quindi la decisione che tutti citano non è stata identificata, non l'abbiamo vista, e non vi diremo cosa afferma. Se la vostra linea contiene una naturalizzazione avvenuta mentre la persona successiva era minorenne, consideratela una posizione aperta.

Quello che la 13818/2026 decide davvero merita di essere saputo. La Corte ha affermato che l'interesse ad agire sussiste non solo in caso di diniego o di ritardo, ma anche quando impedimenti, difficoltà o lungaggini non consentono neppure la presentazione della richiesta all'amministrazione, perché quella situazione lascia incerto lo status della persona. Per chi non riesce nemmeno ad arrivare davanti al consolato, non è un tecnicismo.

FONTI E VERIFICA

Ogni regola in questa pagina viene da qui

Ambito. Questa pagina riguarda l'articolo 3-bis e chi raggiunge, sulla via amministrativa davanti al consolato o al comune. Non riguarda il contenzioso: la linea materna anteriore al 1948, e l'impugnazione di un diniego, sono lavoro da avvocato italiano. Non copre la naturalizzazione per residenza in Italia, che è una domanda diversa a un ufficio diverso. Informazione generale, non consulenza legale.

Cosa significa l'etichetta. «Letta» significa che abbiamo il documento e lo abbiamo letto. «Riportata» significa che una fonte secondaria ne parla e il testo primario non lo abbiamo letto: non lo useremo per dirvi cosa dice. «Non in nostro possesso» significa che la via si regge su quel provvedimento ma non ne abbiamo una copia, e lo diciamo invece di lasciarlo intendere.

Le regole cambiano. Questa pagina è stata riletta contro le sue fonti il 15 agosto 2026. Un consolato può chiedere più di quanto pubblica, e la prassi cambia prima del testo. Fatevi confermare per iscritto dall'ufficio che riceverà il vostro fascicolo, e conservate la risposta.

Provenienza. Di ogni fonte marcata «letta» conserviamo una copia datata con l'impronta del file. Se un collegamento cambia o una pagina sparisce, possiamo indicarvi la versione su cui ci siamo basati e il giorno in cui l'abbiamo letta.

ALTRE GUIDE

Continuate a leggere, se serve.

NOTA

Questa guida è a scopo informativo. Pratica fornisce servizi amministrativi, non consulenza legale. Per questioni che richiedono un procedimento giudiziario (inclusa la linea materna 1948) consultate un avvocato italiano.

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Se preferite che questo pezzo di lavoro non sia vostro, lo facciamo noi, con la stessa cura con cui abbiamo scritto questa guida.

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