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La Legge 74/2025 ha inserito l'articolo 3-bis nella legge sulla cittadinanza. È un filtro posto davanti alla regola precedente, e ruota su una domanda che quasi nessun riassunto pone.
AGGIORNATO
Agosto 2026
LETTURA
11 min
Il cambiamento
Non ha modificato l'articolo 1. La regola di fondo resta intatta: il figlio di un genitore italiano è italiano. La riforma ha aggiunto un nuovo articolo 3-bis davanti a quella regola, e l'articolo 3-bis è un filtro, non un nuovo modo di trasmettere la cittadinanza.
Il filtro dice, in sostanza: chi è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza si considera non avere mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo che ricorra una di cinque condizioni. Due conseguenze discendono dal solo testo. Chi è nato all'estero e non possiede altra cittadinanza oltre a quella italiana non è raggiunto dall'articolo 3-bis. E a nessuno viene tolto qualcosa: la Corte Costituzionale ha descritto il meccanismo come preclusione originaria all'acquisto, non come revoca.
Le date sono due e fanno lavori diversi. Il Decreto-Legge 36 del 28 marzo 2025 è stato convertito con modificazioni dalla Legge 74 del 23 maggio 2025, e l'articolo 3-bis è in vigore dal 24 maggio 2025. Separatamente, le 23:59 ora di Roma del 27 marzo 2025 sono il momento entro cui la domanda doveva già essere depositata perché la disciplina anteriore continui a governarla. È un termine di deposito, non una data di entrata in vigore. Quasi tutti i riassunti fondono le due cose e sbagliano il racconto in entrambe le direzioni.
Articolo 3-bis
Se non ricorre nessuna di queste, la legge considera la persona come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana. Sono alternative: ne basta una.
(a)
La domanda è stata presentata all'ufficio consolare o al sindaco entro le 23:59 ora di Roma del 27 marzo 2025.
(a-bis)
L'appuntamento risultava confermato entro lo stesso momento.
(b)
La domanda giudiziale è stata depositata entro lo stesso momento.
(c)
Un ascendente di primo o di secondo grado — un genitore o un nonno — possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.
(d)
Un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
Dove si decidono i casi britannici
La riforma viene comunemente descritta come “un limite di due generazioni”. Quella è una sintesi del raggio, e non è il criterio. Il vecchio criterio chiedeva una cosa sola: la catena era ininterrotta, cioè l'antenato italiano si era naturalizzato altrove prima che nascesse la persona successiva nella linea? La condizione (c) chiede tutt'altro. Il genitore o il nonno possedeva solo la cittadinanza italiana?
Le due domande divergono proprio nel caso più diffuso in Gran Bretagna. Un nonno nato in Italia che ha preso la cittadinanza britannica nel 1980, dieci anni dopo la nascita del vostro genitore, ha la catena integra secondo il vecchio criterio e non soddisfa la condizione (c) secondo il nuovo. Il momento in cui è diventato britannico non salva la posizione. La condizione (c) riguarda cosa possedeva, non l'ordine in cui lo ha posseduto.
I consolati si sono riorganizzati su questo. Il consolato di Edimburgo tiene ormai pagine distinte per il genitore che possiede esclusivamente la cittadinanza italiana e per il nonno che la possiede esclusivamente, e la Circolare 26185 del 28 maggio 2025 indica agli uffici cosa il fascicolo deve provare. In breve: l'assenza di altra cittadinanza va documentata, e l'autocertificazione non basta. Quali documenti la soddisfino varia da sede a sede, e la prova deve coprire gli anni giusti, non la situazione di oggi.
La condizione (d) è quella di cui quasi nessuno viene informato. Un genitore che ha vissuto in Italia per due anni continuativi dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della vostra nascita apre la via da sola: nessun requisito di esclusività e nessun conteggio di generazioni. Se la (c) non ricorre, la (d) è la domanda successiva, non il capolinea.
Albero decisionale
Scendete. Le condizioni sono alternative: la prima che ricorre chiude l'esame.
QUESTION
Siete nati fuori dall'Italia e possedete una cittadinanza diversa da quella italiana?
YES: OPEN
L'articolo 3-bis non vi raggiunge. La vostra posizione è governata dall'articolo 1 e dalle regole in vigore a ciascuna nascita della linea.
QUESTION
Entro le 23:59 ora di Roma del 27 marzo 2025 era stata presentata domanda al consolato o al comune, confermato un appuntamento, o depositata una domanda giudiziale?
YES: OPEN
Condizioni (a), (a-bis) o (b). La posizione è valutata secondo la disciplina anteriore alla riforma. Fatevelo confermare per iscritto dall'ufficio che tiene il fascicolo.
QUESTION
Un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana?
YES: OPEN
Condizione (c). L'assenza di ogni altra cittadinanza va documentata; l'autocertificazione non basta.
QUESTION
Un genitore o adottante ha vissuto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della vostra nascita o adozione?
YES: OPEN
Condizione (d). Nessun requisito di esclusività e nessun conteggio di generazioni. La prova sta nei registri di residenza italiani.
NO: CLOSED
Nessuna condizione dell'articolo 3-bis ricorre. La legge vi considera come se non aveste mai acquistato la cittadinanza italiana. La naturalizzazione per residenza e la via giudiziale anteriore al 1948 sono questioni separate, con risposte separate.
Vecchio e nuovo criterio
| Fino al 23 maggio 2025 | Dal 24 maggio 2025 | |
|---|---|---|
| La domanda posta | La catena di trasmissione era ininterrotta? | Ricorre una delle cinque condizioni dell'articolo 3-bis? |
| Raggio generazionale | Illimitato | Genitore o nonno, secondo la condizione (c) |
| Nonno che deteneva anche la cittadinanza britannica | Catena integra se naturalizzato dopo la nascita successiva | Condizione (c) non soddisfatta, in qualunque momento si sia naturalizzato |
| Genitore residente in Italia due anni continuativi | Non era una via autonoma | Condizione (d), via autonoma a pieno titolo |
| Domanda depositata entro le 23:59 ora di Roma del 27 marzo 2025 | Non pertinente | Valutata secondo la disciplina anteriore, condizioni (a), (a-bis), (b) |
| Nato all'estero senza altra cittadinanza | Non pertinente | L'articolo 3-bis non si applica affatto |
| Prova dell'altra cittadinanza dell'ascendente | Atto di naturalizzazione, se esistente | Assenza documentata di ogni altra cittadinanza; autocertificazione non ammessa |
Domande frequenti
Secondo il criterio in vigore fino a maggio 2025 quella catena reggeva: il nonno era ancora italiano alla nascita del genitore. L'articolo 3-bis pone una domanda diversa. La condizione (c) riguarda l'esclusività, non le date: il genitore o il nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana? Un nonno che deteneva anche la cittadinanza britannica non soddisfa la condizione (c), in qualunque momento l'abbia acquisita. Se la (c) non ricorre, la domanda successiva è la condizione (d), la via della residenza attraverso un genitore.
La via giudiziaria per le nascite precedenti al 1° gennaio 1948 esiste ancora, per il tramite di Cassazione, Sezioni Unite 4466/2009. Chi non ha depositato entro il 27 marzo 2025 si trova in territorio non testato: la Sentenza 63/2026 ha confermato l'articolo 3-bis senza trattare esplicitamente quei casi. È lavoro giudiziale. Parlatene con un avvocato italiano iscritto all'albo prima di spendere.
Le condizioni (a) e (a-bis) coprono la domanda presentata all'ufficio consolare o al sindaco, oppure l'appuntamento confermato, entro le 23:59 ora di Roma del 27 marzo 2025. La condizione (b) copre la domanda giudiziale entro lo stesso termine. Queste posizioni sono valutate secondo la normativa anteriore alla riforma. Fatevi confermare per iscritto dall'ufficio che tiene il fascicolo quale delle tre risulta registrata.
È la finestra di riacquisto dell'articolo 17 della Legge 91/1992 come modificato. Riguarda chi era cittadino italiano e ha perduto la cittadinanza, ed è nato in Italia o vi ha risieduto per almeno due anni continuativi. Costoro possono rendere una dichiarazione di riacquisto tra quelle due date. Non è una via di consolazione per i discendenti esclusi dall'articolo 3-bis: sono persone diverse, e l'articolo non li raggiunge. Nel testo dell'articolo non compare alcuna prova di lingua o di cultura.
La naturalizzazione per residenza è un procedimento distinto, con domanda alla Prefettura, e l'articolo 3-bis non lo tocca. Il periodo richiesto dipende dalla cittadinanza posseduta e dai legami familiari con l'Italia. È un servizio diverso da tutto ciò che trovate su questo sito, e preferiamo indicarvi l'ufficio giusto piuttosto che vendervi la cosa sbagliata.
Il contributo per il riconoscimento è di 600 euro per ogni richiedente maggiorenne. Era di 300 euro nel 2014 ed è stato portato a 600 euro con effetto dal 1° gennaio 2025 dalla Legge 207/2024. Il figlio ancora minorenne nel giorno in cui viene presentata la sua domanda è esente, e l'esenzione dipende dalla data di presentazione, non dalla data in cui l'ufficio la lavora. In una famiglia con figli vicini ai diciotto anni, l'ordine in cui si presentano le domande vale denaro vero.
Date chiave
| Data | Evento |
|---|---|
| 1° gennaio 2025 | Il contributo per il riconoscimento passa da 300 a 600 euro per richiedente maggiorenne (Legge 207/2024). I minorenni alla data di presentazione restano esenti. |
| 27 marzo 2025, 23:59 Roma | Termine. La domanda già presentata al consolato o al comune, l'appuntamento confermato o il deposito giudiziale sono valutati secondo la disciplina anteriore. |
| 28 marzo 2025 | Il Decreto-Legge 36/2025 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73. |
| 23 maggio 2025 | La Legge 74/2025 converte il decreto con modificazioni (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118). |
| 24 maggio 2025 | L'articolo 3-bis entra in vigore. |
| 28 maggio 2025 | Circolare 26185: cosa il fascicolo deve provare sulla cittadinanza esclusivamente italiana. |
| 1° luglio 2025 | Si apre la finestra di riacquisto dell'articolo 17. |
| 18 luglio 2025 | Le ordinanze di Cassazione 20122 e 20129 rimettono alle Sezioni Unite la questione del figlio minore. Ancora irrisolta. |
| 17 settembre 2025 | Il Tribunale ordinario di Torino rimette l'articolo 3-bis alla Corte Costituzionale. |
| 11 marzo 2026 | La Corte Costituzionale decide. Le questioni sono dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate. |
| 30 aprile 2026 | La Sentenza 63/2026 è depositata in cancelleria; pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2026. ECLI:IT:COST:2026:63. |
| 12 maggio 2026 | Pubblicata Cass. 13818/2026: il ritardo consolare che impedisce perfino di presentare la domanda basta a fondare l'interesse ad agire. Prima Sezione, non Sezioni Unite, e non sulla questione del minore. |
| 31 dicembre 2027 | Si chiude la finestra di riacquisto dell'articolo 17. |
Una questione resta aperta. Quando un antenato si è naturalizzato all'estero mentre il proprio figlio era ancora minorenne, si discute se quel figlio abbia perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 12 della Legge 555/1912 o l'abbia conservata ai sensi dell'articolo 7. Alle Sezioni Unite è stato chiesto di risolverla nel luglio 2025, e si legge ovunque che lo abbiano fatto. La pronuncia che viene citata, Cass. 13818/2026, è un caso diverso: un'ordinanza della Prima Sezione sull'interesse ad agire, non una sentenza delle Sezioni Unite sulla questione del minore. L'abbiamo letta. Quindi la decisione che tutti citano non è stata identificata, non l'abbiamo vista, e non vi diremo cosa afferma. Se la vostra linea contiene una naturalizzazione avvenuta mentre la persona successiva era minorenne, consideratela una posizione aperta.
Quello che la 13818/2026 decide davvero merita di essere saputo. La Corte ha affermato che l'interesse ad agire sussiste non solo in caso di diniego o di ritardo, ma anche quando impedimenti, difficoltà o lungaggini non consentono neppure la presentazione della richiesta all'amministrazione, perché quella situazione lascia incerto lo status della persona. Per chi non riesce nemmeno ad arrivare davanti al consolato, non è un tecnicismo.
FONTI E VERIFICA
Ambito. Questa pagina riguarda l'articolo 3-bis e chi raggiunge, sulla via amministrativa davanti al consolato o al comune. Non riguarda il contenzioso: la linea materna anteriore al 1948, e l'impugnazione di un diniego, sono lavoro da avvocato italiano. Non copre la naturalizzazione per residenza in Italia, che è una domanda diversa a un ufficio diverso. Informazione generale, non consulenza legale.
Cosa significa l'etichetta. «Letta» significa che abbiamo il documento e lo abbiamo letto. «Riportata» significa che una fonte secondaria ne parla e il testo primario non lo abbiamo letto: non lo useremo per dirvi cosa dice. «Non in nostro possesso» significa che la via si regge su quel provvedimento ma non ne abbiamo una copia, e lo diciamo invece di lasciarlo intendere.
Art. 3-bis L. 91/1992, testo coordinato
Inserito dal Decreto-Legge 28 marzo 2025 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74. In vigore dal 24 maggio 2025. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73 per il decreto, n. 118 per la conversione. Le cinque condizioni di questa pagina sono citate da qui.
LETTA · 22 luglio 2026 · Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Legge 5 febbraio 1992, n. 91, artt. 1 e 17
La cittadinanza per discendenza e la finestra di riacquisto. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992; in vigore dal 16 agosto 1992, data in cui è cambiata la disciplina della perdita.
LETTA · 21 luglio 2026 · Gazzetta Ufficiale, endpoint per articolo
Corte Costituzionale, Sentenza 63/2026
ECLI:IT:COST:2026:63. Questione sollevata dal Tribunale ordinario di Torino il 17 settembre 2025. Decisione dell'11 marzo 2026, deposito il 30 aprile 2026, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2026. Le questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.
LETTA · 5 agosto 2026 · Corte Costituzionale
Ministero dell'Interno, Circolare 26185 del 28 maggio 2025
Istruzioni operative sulla Legge 74/2025, comprese le prove che il fascicolo deve portare per le condizioni (c) e (d). Da qui viene la regola per cui l'autocertificazione non basta.
LETTA · 5 agosto 2026 · Ministero dell'Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza 13818/2026
Spesso citata come la pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione del minore. Non lo è. È un'ordinanza della Prima Sezione sull'interesse ad agire, camera di consiglio del 4 marzo 2026, pubblicata il 12 maggio 2026: quando impedimenti o lungaggini consolari non consentono neppure di presentare la domanda, si può agire in giudizio senza una previa istanza.
LETTA · 21 luglio 2026 · Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile
La pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione del minore
Rimessa con le ordinanze interlocutorie 20122 e 20129 del 18 luglio 2025 (art. 12 contro art. 7 della Legge 555/1912). Un'udienza è stata riportata e una sentenza è stata descritta di seconda mano, ma non abbiamo identificato il provvedimento né visto il testo, quindi non diciamo cosa afferma.
RIPORTATA, NON VERIFICATA · Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Corte di Cassazione, Sezioni Unite 4466/2009
La sentenza su cui si ritiene si regga la via materna anteriore al 1948. La nominiamo perché lo fa quella via, non perché l'abbiamo letta: non siamo riusciti a ottenerne il testo da alcun canale aperto. Chi vi si affida se la faccia riferire da un avvocato che l'ha letta.
NON IN NOSTRO POSSESSO · Corte di Cassazione, Sezioni Unite
Tariffe consolari per il riconoscimento della cittadinanza
Il contributo di 600 euro per richiedente maggiorenne, e l'esenzione per il figlio ancora minorenne nel giorno in cui viene presentata la sua domanda. Letto dalle pagine tariffarie del ministero e dei consolati, non dalla legge di bilancio.
LETTA · 23 luglio 2026 · Ministero degli Affari Esteri e sedi consolari nel Regno Unito
Le regole cambiano. Questa pagina è stata riletta contro le sue fonti il 15 agosto 2026. Un consolato può chiedere più di quanto pubblica, e la prassi cambia prima del testo. Fatevi confermare per iscritto dall'ufficio che riceverà il vostro fascicolo, e conservate la risposta.
Provenienza. Di ogni fonte marcata «letta» conserviamo una copia datata con l'impronta del file. Se un collegamento cambia o una pagina sparisce, possiamo indicarvi la versione su cui ci siamo basati e il giorno in cui l'abbiamo letta.
ALTRE GUIDE
NOTA
Questa guida è a scopo informativo. Pratica fornisce servizi amministrativi, non consulenza legale. Per questioni che richiedono un procedimento giudiziario (inclusa la linea materna 1948) consultate un avvocato italiano.
IL PASSO SUCCESSIVO
Se preferite che questo pezzo di lavoro non sia vostro, lo facciamo noi, con la stessa cura con cui abbiamo scritto questa guida.
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