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GUIDA · PRATICA

Chi ha ancora diritto alla cittadinanza italiana

La Legge 74/2025 ha inserito l'articolo 3-bis nella legge sulla cittadinanza. È un filtro posto davanti alla regola precedente, e ruota su cosa possedeva un genitore o un nonno, e quando.

AGGIORNATO

Ottobre 2026

LETTURA

11 min

Il cambiamento

Cosa ha fatto la Legge 74/2025

Non ha modificato l'articolo 1. La regola di fondo resta intatta: il figlio di un genitore italiano è italiano. La riforma ha aggiunto un nuovo articolo 3-bis davanti a quella regola, e l'articolo 3-bis è un filtro, non un nuovo modo di trasmettere la cittadinanza.

Il filtro dice, in sostanza: chi è nato all'estero ed è in possesso di altra cittadinanza si considera non avere mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo che ricorra una di cinque condizioni. Due conseguenze discendono dal solo testo. Chi è nato all'estero e non possiede altra cittadinanza oltre a quella italiana non è raggiunto dall'articolo 3-bis. E l'articolo non è scritto come una perdita della cittadinanza: la Corte Costituzionale ha descritto il meccanismo come preclusione originaria all'acquisto, non come revoca.

Le date sono due e fanno lavori diversi. Il Decreto-Legge 36 del 28 marzo 2025 è stato convertito con modificazioni dalla Legge 74 del 23 maggio 2025, e l'articolo 3-bis è in vigore dal 24 maggio 2025. Separatamente, le 23:59 ora di Roma del 27 marzo 2025 sono il momento entro cui la domanda doveva già essere depositata perché la disciplina anteriore continui a governarla. È un termine di deposito, non una data di entrata in vigore. Le due date sono vicine ed è facile fonderle, ma rispondono a domande diverse.

Articolo 3-bis

Le cinque condizioni

Se non ricorre nessuna di queste, la legge considera la persona come se non avesse mai acquistato la cittadinanza italiana. Sono alternative: ne basta una.

(a)

La domanda è stata presentata all'ufficio consolare o al sindaco entro le 23:59 ora di Roma del 27 marzo 2025.

(a-bis)

L'ufficio competente aveva comunicato un appuntamento all'interessato entro lo stesso momento, e la domanda è presentata nel giorno di quell'appuntamento.

(b)

La domanda giudiziale è stata depositata entro lo stesso momento.

(c)

Un ascendente di primo o di secondo grado (un genitore o un nonno) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.

(d)

Un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

Dove si decidono i casi britannici

La condizione (c) non è il vecchio criterio con un raggio più corto

La riforma viene comunemente descritta come “un limite di due generazioni”. Quella è una sintesi del raggio, e non è il criterio. Il vecchio criterio chiedeva una cosa sola: la catena era ininterrotta, cioè l'antenato italiano si era naturalizzato altrove prima che nascesse la persona successiva nella linea? A quella domanda bisogna rispondere ancora. La condizione (c) ne aggiunge una seconda. Il genitore o il nonno possedeva solo la cittadinanza italiana?

La legge non dice a quale data. Le sue parole sono “possiede, o possedeva al momento della morte”. La Circolare 26185 del 28 maggio 2025 del Ministero dell'Interno, scritta per gli ufficiali di stato civile dei comuni, ne indica una: per il riconoscimento per discendenza il requisito deve sussistere alla data di nascita dell'interessato. Se il genitore o il nonno è morto prima di quella nascita, si guarda a cosa possedeva al momento della morte.

Prendete un nonno nato in Italia e diventato britannico nel 1980, dieci anni dopo la nascita del vostro genitore. La catena è integra, come lo era secondo il vecchio criterio. Secondo la lettura della circolare, la condizione (c) dipende allora dalla vostra data di nascita.

Siete nati nel 1978

Quel giorno il nonno possedeva solo la cittadinanza italiana. La condizione (c) ricorre, secondo la lettura della circolare.

Siete nati nel 1985

Quel giorno il nonno era anche britannico. La condizione (c) non ricorre, e la domanda successiva è la condizione (d).

La circolare dà istruzioni ai comuni. Le pagine sulla cittadinanza dei consolati di Londra, Manchester ed Edimburgo ripetono le parole della legge senza indicare una data, quindi nulla di ciò che pubblicano ci dice come un consolato leggerà un fascicolo in cui il nonno è diventato britannico dopo la nascita dell'interessato. La sede può dirlo, per iscritto.

La circolare dice anche cosa il fascicolo deve provare. Spetta al richiedente dimostrare che il genitore o il nonno non possedeva altre cittadinanze, e l'autocertificazione non basta. Cita come esempi i certificati negatori di cittadinanza e le attestazioni di non rinuncia. Edimburgo pubblica pagine distinte per il genitore e per il nonno che possiede esclusivamente la cittadinanza italiana, e i documenti richiesti variano da sede a sede.

La condizione (d) è una via distinta. Un genitore che ha vissuto in Italia per due anni continuativi dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della vostra nascita apre la via da sola: nessun requisito di esclusività e nessun conteggio di generazioni. La circolare chiede un certificato storico di residenza rilasciato dal comune. Se la (c) non ricorre, la (d) è la domanda successiva.

Corretto il 7 ottobre 2026. Questa pagina diceva che un nonno diventato anche britannico non soddisfa la condizione (c) in qualunque momento sia accaduto. La circolare del Ministero la misura alla data di nascita dell'interessato, e questa pagina ora lo dice.

Albero decisionale

Quale domanda vi riguarda

Partite dall'alto. Le condizioni sono alternative: la prima che ricorre basta. Qualunque sia, la linea di discendenza deve comunque essere integra.

QUESTION

Siete nati fuori dall'Italia e possedete una cittadinanza diversa da quella italiana?

→ No

YES: OPEN

L'articolo 3-bis non vi raggiunge. La vostra posizione è governata dall'articolo 1 e dalle regole in vigore a ciascuna nascita della linea.

→ Sì

QUESTION

Entro le 23:59 ora di Roma del 27 marzo 2025 era stata presentata domanda al consolato o al comune, comunicato un appuntamento dall'ufficio, o depositata una domanda giudiziale?

→ Sì

YES: OPEN

Condizioni (a), (a-bis) o (b). La posizione è valutata secondo la disciplina anteriore alla riforma. Fatevelo confermare per iscritto dall'ufficio che tiene il fascicolo.

→ No

QUESTION

Il giorno della vostra nascita, un genitore o un nonno possedeva solo la cittadinanza italiana? Se è morto prima della vostra nascita, possedeva solo la cittadinanza italiana al momento della morte?

→ Sì

YES: OPEN

Condizione (c), misurata come indica la Circolare 26185. L'assenza di ogni altra cittadinanza va documentata; l'autocertificazione non basta.

→ No

QUESTION

Un genitore o adottante ha vissuto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della vostra nascita o adozione?

→ Sì

YES: OPEN

Condizione (d). Nessun requisito di esclusività e nessun conteggio di generazioni. La prova sta nei registri di residenza italiani.

→ No

NO: CLOSED

Nessuna condizione dell'articolo 3-bis ricorre. La legge vi considera come se non aveste mai acquistato la cittadinanza italiana. La naturalizzazione per residenza e la via giudiziale anteriore al 1948 sono questioni separate, con risposte separate.

Vecchio e nuovo criterio

Cosa è cambiato nella domanda che viene posta

Il raggio è il titolo. Il criterio è ciò che decide i fascicoli.
Fino al 23 maggio 2025Dal 24 maggio 2025
La domanda postaLa catena di trasmissione era ininterrotta?La catena è ininterrotta, e ricorre una delle cinque condizioni dell'articolo 3-bis?
Raggio generazionaleIllimitatoGenitore o nonno, secondo la condizione (c)
Nonno diventato anche britannicoCatena integra se naturalizzato dopo la nascita successivaLa condizione (c) ricorre se era ancora solo italiano alla data di nascita dell'interessato (Circolare 26185)
Genitore residente in Italia due anni continuativiNon era una via autonomaCondizione (d), via autonoma a pieno titolo
Domanda depositata entro le 23:59 ora di Roma del 27 marzo 2025Non pertinenteValutata secondo la disciplina anteriore, condizioni (a), (a-bis), (b)
Nato all'estero senza altra cittadinanzaNon pertinenteL'articolo 3-bis non si applica affatto
Prova dell'altra cittadinanza dell'ascendenteAtto di naturalizzazione, se esistenteAssenza documentata di ogni altra cittadinanza; autocertificazione non ammessa

Domande frequenti

Mio nonno è nato in Italia ed è diventato britannico nel 1980, dopo la nascita di mio padre. Ho diritto?

Secondo il criterio in vigore fino a maggio 2025 quella catena reggeva: il nonno era ancora italiano alla nascita del genitore. La catena deve reggere ancora, e l'articolo 3-bis aggiunge una domanda. La condizione (c) chiede se il genitore o il nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. La legge non indica a quale data. La Circolare 26185 del 28 maggio 2025 del Ministero dell'Interno dice ai comuni di guardare alla data di nascita dell'interessato. Se siete nati prima del 1980, quel giorno il nonno era solo italiano e la condizione (c) ricorre secondo quella lettura. Se siete nati dopo, non ricorre, e la domanda successiva è la condizione (d), la via della residenza attraverso un genitore. Le pagine dei consolati nel Regno Unito ripetono le parole della legge senza indicare una data: chiedetelo alla sede per iscritto.

E se l'antenata è una donna il cui figlio è nato prima del 1948?

La via giudiziaria per le nascite precedenti al 1° gennaio 1948 esiste ancora, per il tramite di Cassazione, Sezioni Unite 4466/2009. Chi non ha depositato entro il 27 marzo 2025 si trova in territorio non testato: la Sentenza 63/2026 ha esaminato la retroattività dell'articolo 3-bis e le condizioni (a), (a-bis) e (b), senza trattare esplicitamente quei casi. È lavoro giudiziale. Parlatene con un avvocato italiano iscritto all'albo prima di spendere.

Ho depositato la domanda a febbraio 2025. Come sono messo?

Le condizioni (a) e (a-bis) coprono la domanda presentata all'ufficio consolare o al sindaco, oppure l'appuntamento confermato, entro le 23:59 ora di Roma del 27 marzo 2025. La condizione (b) copre la domanda giudiziale entro lo stesso termine. Queste posizioni sono valutate secondo la normativa anteriore alla riforma. Fatevi confermare per iscritto dall'ufficio che tiene il fascicolo quale delle tre risulta registrata.

Cos'è la finestra dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2027?

È la finestra di riacquisto dell'articolo 17 della Legge 91/1992 come modificato. Riguarda chi era cittadino italiano e ha perduto la cittadinanza in applicazione della Legge 555/1912 (articoli 8 e 12), ed è nato in Italia o vi ha risieduto per almeno due anni continuativi. Può rendere una dichiarazione di riacquisto tra quelle due date. È una disposizione distinta dall'articolo 3-bis e non riguarda i discendenti che ne restano esclusi. Nel testo dell'articolo non compare alcuna prova di lingua o di cultura.

Posso arrivarci con la residenza in Italia?

La naturalizzazione per residenza è un procedimento distinto, con domanda alla Prefettura, e l'articolo 3-bis non lo tocca. Il periodo richiesto dipende dalla cittadinanza posseduta e dai legami familiari con l'Italia. È un servizio diverso da tutto ciò che trovate su questo sito, e preferiamo indicarvi l'ufficio giusto piuttosto che vendervi la cosa sbagliata.

Quanto chiede lo Stato italiano per la domanda?

Il contributo per il riconoscimento è di 600 euro per ogni richiedente maggiorenne. Era di 300 euro nel 2014 ed è stato portato a 600 euro con effetto dal 1° gennaio 2025 dalla Legge 207/2024. Il figlio ancora minorenne nel giorno in cui viene presentata la sua domanda è esente, e l'esenzione dipende dalla data di presentazione, non dalla data in cui l'ufficio la lavora. In una famiglia con figli vicini ai diciotto anni, l'ordine in cui si presentano le domande cambia quanto si paga.

Date chiave

Come si è arrivati alla posizione attuale

Sequenza legislativa e giudiziaria
DataEvento
1° gennaio 2025Il contributo per il riconoscimento passa da 300 a 600 euro per richiedente maggiorenne (Legge 207/2024). I minorenni alla data di presentazione restano esenti.
27 marzo 2025, 23:59 RomaTermine. La domanda già presentata al consolato o al comune, l'appuntamento confermato o il deposito giudiziale sono valutati secondo la disciplina anteriore.
28 marzo 2025Il Decreto-Legge 36/2025 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73.
23 maggio 2025La Legge 74/2025 converte il decreto con modificazioni (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 118).
24 maggio 2025L'articolo 3-bis entra in vigore.
28 maggio 2025Circolare 26185: cosa il fascicolo deve provare sulla cittadinanza esclusivamente italiana.
25 giugno 2025Il Tribunale ordinario di Torino rimette l'articolo 3-bis alla Corte Costituzionale. L'ordinanza è pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 settembre 2025.
1° luglio 2025Si apre la finestra di riacquisto dell'articolo 17.
18 luglio 2025Le ordinanze di Cassazione 20122 e 20129 rimettono alle Sezioni Unite la questione del figlio minore.
11 marzo 2026La Corte Costituzionale decide. Le questioni, limitate alla retroattività e alle condizioni (a), (a-bis) e (b), sono dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.
30 aprile 2026La Sentenza 63/2026 è depositata in cancelleria; pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2026. ECLI:IT:COST:2026:63.
12 maggio 2026Pubblicata Cass. 13818/2026: il ritardo consolare che impedisce perfino di presentare la domanda basta a fondare l'interesse ad agire. Prima Sezione, non Sezioni Unite, e non sulla questione del minore.
23 luglio 2026Depositata l'ordinanza 147/2026 della Corte Costituzionale. Su rimessione di Mantova e Campobasso, la Corte chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea se il diritto dell'Unione osti a una disposizione come l'articolo 3-bis. Ripresa dalla scheda della Corte; non abbiamo ancora archiviato il testo integrale.
26 luglio 2026Data riportata della sentenza 24045/2026 delle Sezioni Unite sulla questione del figlio minore. Non ne abbiamo ottenuto il testo.
31 dicembre 2027Si chiude la finestra di riacquisto dell'articolo 17.

Una risposta che non abbiamo letto. Quando un antenato si è naturalizzato all'estero mentre il proprio figlio era ancora minorenne, si è discusso se quel figlio abbia perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 12 della Legge 555/1912 o l'abbia conservata ai sensi dell'articolo 7. Alle Sezioni Unite è stato chiesto di risolverla nel luglio 2025, e viene ora riportata una sentenza n. 24045/2026 che lo avrebbe fatto. Non ne abbiamo ottenuto il testo, quindi non diciamo cosa afferma. Cass. 13818/2026, talvolta citata su questo punto, è un caso diverso: un'ordinanza della Prima Sezione sull'interesse ad agire. Quella l'abbiamo letta. Se la vostra linea contiene una naturalizzazione avvenuta mentre la persona successiva era minorenne, parlatene con un avvocato italiano che abbia letto la sentenza delle Sezioni Unite prima di decidere qualsiasi cosa.

Quello che la 13818/2026 decide merita di essere saputo. La Corte ha affermato che l'interesse ad agire sussiste non solo in caso di diniego o di ritardo, ma anche quando impedimenti, difficoltà o lungaggini non consentono neppure la presentazione della richiesta all'amministrazione, perché quella situazione lascia incerto lo status della persona. Per chi non riesce nemmeno ad arrivare davanti al consolato, non è un tecnicismo.

FONTI E VERIFICA

Ogni regola in questa pagina viene da qui

Ambito. Questa pagina riguarda l'articolo 3-bis e chi raggiunge, sulla via amministrativa davanti al consolato o al comune. Non riguarda il contenzioso: la linea materna anteriore al 1948, e l'impugnazione di un diniego, sono lavoro da avvocato italiano. Non copre la naturalizzazione per residenza in Italia, che è una domanda diversa a un ufficio diverso. Informazione generale, non consulenza legale.

Cosa significa l'etichetta. «Letta» significa che abbiamo il documento e lo abbiamo letto. «Riportata» significa che una fonte secondaria ne parla e il testo primario non lo abbiamo letto: non lo useremo per dirvi cosa dice. «Non in nostro possesso» significa che la via si regge su quel provvedimento ma non ne abbiamo una copia, e lo diciamo invece di lasciarlo intendere.

Le regole cambiano. Questa pagina è stata riletta contro le sue fonti il 15 agosto 2026. Un consolato può chiedere più di quanto pubblica, e la prassi cambia prima del testo. Fatevi confermare per iscritto dall'ufficio che riceverà il vostro fascicolo, e conservate la risposta.

Provenienza. Di ogni fonte marcata «letta» conserviamo una copia datata con l'impronta del file. Se un collegamento cambia o una pagina sparisce, possiamo indicarvi la versione su cui ci siamo basati e il giorno in cui l'abbiamo letta.

ALTRE GUIDE

Continuate a leggere, se serve.

NOTA

Questa guida è a scopo informativo. Pratica fornisce servizi amministrativi, non consulenza legale. Per questioni che richiedono un procedimento giudiziario (inclusa la linea materna 1948) consultate un avvocato italiano.

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